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Capitolo III - L'Avvento del Tram Elettrico - Parte II

L'AVVENTO DEL TRAM ELETTRICO 



Tutti i testi e le fotografie utilizzate per la realizzazione web della - Storia dei trasporti di Ancona - sono stati tratti dal libro "C'ERA 'NA VOLTA EL TRANVE" stampato nel novembre 1996.
 
Sandro Censi: ricerca - elaborazione fotografica;
Giorgio Occhiodoro: testi.

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Il tramvia elettrico nel Comune di Ancona, è esercitato dalla Società anonima "Tramvie ed imprese elettriche", concessionaria come al contratto 1° luglio 1908, rogito Pratilli.

Art. 2 - L'esercizio del tramvia, oltre alle disposizioni di legge e del regolamento ed alle altre norme generali che disciplinano nel Regno i servizi tramviari a trazione meccanica, è subordinato al presente regolamento, che riguarda l'azione dell'Autorità comunale per il regolare andamento del pubblico servizio.

Art. 3 - E' in facoltà del Sindaco, a termini dell'art. 151 della legge comunale e provinciale, di sospendere, per ragioni di pubblico servizio, durante quel periodo di tempo che sarà necessario, l'esercizio su alcune linee o tratti di linea. In tali casi la Società concessionaria non potrà pretendere compensi o indennità di sorta.

Art. 4 - La manutenzione dei tratti di strade e piazze compresi fra i binari, e dei tratti attigui per una larghezza di mezzo metro per parte e per tutta la lunghezza delle linee, sarà a carico della Società concessionaria.

Art. 5 - Nella esecuzione di qualunque lavoro, la Società concessionaria è soggetta alla sorveglianza dell'ufficio d'Arte municipale, alle prescrizioni de quale dovrà sempre ottemperare. I lavori, sia d'impianto che di manutenzione, dovranno essere condotti con la massima sollecitudine ed in modo di arrecare il minor possibile disturbo al pubblico transito.

Art. 6 - Il Comune provvederà all'ordinario servizio di sgombero della neve, di innaffiamento e di pulizia stradale. La Società concessionaria dovrà provvedere alla estrazione di tutte le materie dalla gola delle rotaie lungo tutte le linee tramviarie, accumulandole, nelle strade selciate, sui lati delle strade stesse. Dovrà pure curare che la lubrificazione delle rotaie nelle curve sia fatta in modo da evitare fastidiosi rumori.

Art. 7 - Oltre alle ispezioni annuali di tutto il materiale mobile da parte degli incaricati comunali, la Società concessionaria dovrà prestarsi a quelle altre straordinarie ispezioni a tutto il materiale di servizio ed alle officine, che venissero ordinate dalla Giunta municipale per costatarne lo stato e prescrivere le occorrenti riparazioni, modificazioni o rinnovazioni, con facoltà nella Giunta stessa di provvedere d'ufficio a carico della Società concessionaria, quando questa non ottemperasse alle ingiunzioni nel termine che gli fosse stato prefisso.

Art. 8 - Di ogni incidente che potesse causare sospensione o interruzione del servizio, la direzione del tramvia farà immediato e particolareggiato rapporto all'ufficio di polizia urbana.

Art. 9 - Nell'ufficio di polizia urbana e in quello della direzione del tramvia saranno tenuti , a disposizione del pubblico, appositi registri per i reclami sul servizio e sul personale.

Art. 10 - La pubblicità nelle vetture è soggetta alle speciali disposizioni che regolano il servizio delle affissioni e della pubblicità esercitato direttamente dal Municipio con diritto di riserva.


MATERIALE


Art. 11 - La Società concessionaria dovrà costantemente disporre di un sufficiente numero di vetture automotrici e di rimorchio.

Art. 12 - Le vetture, di tipo approvato dal Municipio, dovranno essere chiuse, a vetri, durante l'inverno, e solo nella stagione estiva potranno essere messe in circolazione aperte.

Art. 13 - Ogni vettura sarà distinta da un numero d'ordine progressivo sulle testate e nell'interno. Le vetture automotrici avranno numeri progressivi a partire dall'uno; le vetture rimorchiate avranno numeri progressivi a partire dal 51.

Art. 14 - Le vetture automotrici avranno la capacità di 20 posti a sedere, e un massimo di 16 posti in piedi ripartiti sulle due piattaforme. Le vetture di rimorchio saranno capaci di 45 posti, di cui 20 a sedere e 25 in piedi. Il numero dei posti sarà visibilmente indicato tanto nell'interno delle vetture quanto sulle piattaforme. Inoltre nell'interno delle vetture sarà scritto, in modo visibile, il divieto di fumare e di sputare.

Art. 15 - Tutte le vetture dovranno essere fornite dei prescritti apparecchi di sicurezza e di arresto.

Art. 16 - Ogni vettura porterà all'esterno cartelli mobili (di notte convenientemente illuminati) indicanti in modo visibile la sua destinazione.

Art. 17 - Tutte le vetture in servizio dovranno sempre trovarsi in stato di ottima manutenzione e pulizia, sia per quanto riguarda l'equipaggiamento elettrico e meccanico, sia per quanto riguarda la conservazione e la pulizia dell'interno e dell'esterno. Particolare prescrizione è fatta per la manutenzione dei motori elettrici, che deve essere curata in modo da eliminare, durante la marcia, ogni inconveniente ed anche quei rumori che potrebbero derivare dalla non perfetta manutenzione dei motori stessi.

Art. 18 - La Società concessionaria è obbligata, durante tutto il tempo della concessione, di mantenere l'intero impianto e tutto il materiale mobile ed immobile al completo ed in perfetto stato di manutenzione. 

NORME E PRESCRIZIONI DI SERVIZIO

 
Art. 19 - Ogni vettura motrice sarà scortata da un manovratore e da un bigliettaio; ogni vettura di rimorchio sarà scortata da un bigliettaio, che abbia l'idoneità e l'incarico di manovrare il freno.

Art. 20 - I manovratori dovranno arrestare prontamente la vettura ad ogni invito delle persone che desiderino salirvi e ad ogni segnale di fermata dato dal campanello della vettura. Le vetture non potranno fermarsi per prendere o lasciare passeggeri:

- sui tratti di linea in curva e sulle forti pendenze;

- sugli scambi;

- in corrispondenza agli sbocchi delle strade laterali ai binari;

- al passaggio a livello della ferrovia;

- sotto l'arco di porta Pia;

- nella salita di piazza Garibaldi;

- nel percorso, in salita, di via Marsala.

(Nello scendere la questa via le vetture si potranno fermare sul tratto fra il corso Mazzini e il corso Vittorio Emanuele)

Nel percorso in salita del Corso Vittorio Emanuele le vetture potranno fermarsi soltanto:

- prima dell'imbocco di via Podesti;

- in piazza Roma;

- prima dell'imbocco di via Marsala.

Art. 21 - Il bigliettaio dovrà dare prontamente il segnale di arresto ad ogni invito che gli venga fatto da chi si trova sulla vettura o desidera salirvi. A questo scopo, il bigliettaio, quando non sia occupato nella distribuzione dei biglietti, dovrà stare, di norma, sulla piattaforma posteriore della vettura rivolto verso la strada.

Art. 22 - Il segnale di fermata consiste in un colpo di campanello e quello di ripresa della corsa in due colpi.

Art. 23 - Qualunque sia la causa dell'arresto, il manovratore non dovrà rimettere in movimento la vettura senza avere avuto il segnale convenzionale dal bigliettaio. Il segnale di ripresa della corsa non dovrà mai essere dato dal bigliettaio prima che tutti quelli che desiderano scendere abbiano fermato i piedi in terra e fino a che, chi è salito, non abbia oltrepassato il cancello. In entrambi i casi, avanti di riprendere la corsa, il manovratore deve sempre dare un colpo con la campana a pedale.

Art. 24 - I manovratori dovranno servirsi della campana a pedale per richiamare l'attenzione dei pedoni e dei conducenti veicoli, avendo cura di non abusare di questo segnale, perché non perda della sua efficacia e non diventi una inutile molestia per il pubblico. Non dovranno però mai omettere detto segnale all'inizio del movimento delle vetture, nelle curve e in vicinanza delle strade trasversali alle linee tramviarie.

Art. 25 - Il manovratore, ferma la prescritta velocità, deve sempre usare la massima prudenza nel condurre la vettura e limitarne, a passo d'uomo, la velocità quando eventuali ingombri non lo rendano sicuro di avere avanti a sé un sufficiente tratto di libero percorso. Agli sbocchi delle vie laterali, all'incrocio con altre vetture percorrenti il binario attiguo, ed ove ostacoli di qualsiasi genere tolgano la libera visuale della strada, il manovratore rallenterà la corsa per essere pronto ad arrestare la vettura. Così pure rallenterà la corsa all'avvicinarsi di curve strette ed in corrispondenza degli scambi, al fine di evitare scosse o deragliamenti. Il manovratore non passerà a fianco di altri veicoli, specialmente se in movimento, se non vi sarà sufficiente distanza; in ogni modo egli rallenterà la corsa della vettura e non farà mai esclusivo assegnamento sull'effetto della campana d'allarme per oltrepassare veicoli o persone. Così, se in prossimità del binario o su di esso si trovassero veicoli o passanti, il manovratore non dovrà presumere che si ritirino in tempo per non essere investiti, ma rallenterà la corsa e non la riprenderà se non quando la linea non sarà sgombra. Nell'ufficio di direzione del tramvia sarà affisso il quadro delle velocità prescritte dalle competenti Autorità.

Art. 26 - Le vetture che entrano in città dovranno sostare alle barriere daziarie ed attendere, per proseguire, il permesso degli agenti daziari. I passeggeri che dovessero scendere di vettura per adempiere le formalità daziarie, perderanno il diritto di continuare la corsa. Per facilitare la visita nelle vetture potranno essere presi dall'Amministrazione comunale provvedimenti speciali.

Art. 27 - A vettura completa saranno, a cura del bigliettaio, esposti, sulle piattaforme, appositi cartelli portanti la parola "completo". In tal caso il manovratore non potrà arrestare la vettura al segnale di persone che volessero salirvi.

Art. 28 - Durante l'orario della pubblica illuminazione, o in caso di fitta nebbia, le vetture dovranno essere convenientemente illuminate all'interno e portare all'esterno tre fanali a riflettore: due sul davanti e l'altro nella parte posteriore della vettura.

Art. 29 - Per tutto l'orario di servizio e senza alcuna interruzione dovrà a Porta Pia, in Piazza Garibaldi ed in via Marsala, stazionare un cantoniere in divisa con l'incarico, specialmente, di segnalare l'avvicinarsi delle vetture e di regolare la circolazione dei veicoli e il transito dei pedoni.

Art. 30 - Le vetture che non siano in servizio non possono essere lasciate sui binari. Le fermate lungo le linee dovranno, per qualunque caso ed in specie per la salita e la discesa dei passeggeri, essere limitate al tempo strettamente necessario.

Art. 31 - Gli oggetti rinvenuti nelle vetture dovranno essere, senza ritardo, consegnati alla direzione del tramvia e da questa trasmessi, entro tre giorni all'economato municipale. 


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