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Statuto

STATUTO C.R.A.L. CONEROBUS

Art. 1

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è approvato il Nuovo Statuto del C.R.A.L. CONEROBUS con sede ad Ancona in Via Bocconi, 35, che recepisce le clausole previste per gli enti associativi dettate all’art.5 del Decreto Legislativo del 04/12/97 n°460, ai fini dell’esonero dagli obblighi I.V.A. (ai sensi dell’art.111 del D.P.R. 917/86.
La denominazione sociale dell’Associazione è Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Conerobus (sigla C.R.A.L. CONEROBUS), e la stessa ha, come fine istituzionale, l’attività ricreativa, culturale e sportiva.
L’attività dell’Associazione è svolta presso la sede sociale o sede legale dell’Ente Associativo e presso le sedi periferiche dove opera l’Azienda CONEROBUS S.P.A..
Il C.R.A.L. CONEROBUS è un’Associazione senza scopo di lucro e può somministrare, presso la sede sociale o sedi periferiche, alimenti e bevande rivolti solo ai soci ed ai soggetti indicati nel 3° comma dell’art.111 del D.P.R. n° 917/86 e nel 4° comma dell’art.4 del D.P.R. n° 633/72, purché tale somministrazione sia complementare all’attività dell’Ente Associativo.
Il C.R.A.L. CONEROBUS può organizzare viaggi e soggiorni turistici rivolti ai soli soci ed ai soggetti indicati al 3° comma dell’art.4 del D.P.R. n° 633/72, purché anche queste attività siano complementari alle attività istituzionali.

Art.2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici, per l’esclusivo soddisfacimento d’interessi collettivi.

Art.3

L’associazione con spirito altruistico, si propone di:
a) perseguire attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici;
b) gestire, anche a seguito di convenzioni con l’Ente locale, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;
c) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, a fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
d) partecipare alla promozione ed allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
f) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai propri soci ed ai soggetti indicati nel 3° comma dell’art.111 del D.P.R. n° 917/86 e nel 4° comma dell’art.4 del D.P.R. n° 633/72.
Inoltre l’Associazione può svolgere attività commerciale, con l’osservanza della normativa fiscale ed amministrativa, purché non sia persa la qualifica di Ente non Commerciale di cui all’art.111 del D.P.R. n° 917/86.


I SOCI

Art.4

Il numero dei soci è illimitato.
I soci del C.R.A.L. CONEROBUS possono essere maggiorenni o minorenni, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o religiosa, sesso,
cittadinanza, appartenenza etnica e professione, e solamente i primi hanno diritto di intervento e di voto nelle assemblee.
I minori di anni diciotto (18) possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori.
Ogni socio ha un voto (ai sensi dell’art.2553 C.C. 2° comma); sono vietate le deleghe di voto.
Per i maggiorenni non vi alcuna limitazione nell’esercizio del diritto al voto nelle assemblee, soprattutto per quanto concerne l’approvazione del Rendiconto Economico – Finanziario, le modifiche statutarie e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ogni socio può candidarsi quale membro de Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’approvazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, sarà rilasciata la tessera sociale, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art.6

La qualifica di socio individuale da diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine d’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I soci individuali sono tenuti:
a) all’osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) all’obbligo di versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.7

La qualifica di socio si perde per:
a) decesso;
b) mancato pagamento della quota;
c) espulsione o radiazione;
d) dimissioni.
Il socio, che intenda recedere dall’Associazione, deve comunicare la stessa a mezzo lettera raccomandata, indirizzata al Presidente dell’Associazione, tre (3) mesi prima dello scadere del periodo per il quale è associato.

Art.8

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (secondo i casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l’espulsione o la radiazione per i seguenti motivi:
a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
b) denigrazione del circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
c) l’attentare in qualche modo al buon andamento del circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del circolo;
f) l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.
In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Contro ogni provvedimento di sospensione espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta (30) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.


PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art.9

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, da contributi, da eventuali oblazioni, dai proventi derivanti dalle attività istituzionali e da proventi vari.
Il Patrimonio Netto (o Fondo Comune) del C.R.A.L. CONEROBUS non deve essere mai ripartito trai soci durante la vita sociale dell’Associazione.
Il patrimonio netto è costituito dalla differenza tra i valori dei componenti dell’attivo e quelli del passivo della Situazione Patrimoniale dell’Ente Associativo in un dato momento.

Art.10

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre (3) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre e redigere il Rendiconto Economico – Finanziario dell’Associazione, il quale deve evidenziare;
a) il risultato economico della gestione, con l’indicazione dell’avanzo o disavanzo della gestione stessa;
b) il Fondo Cassa (per Fondo Cassa s’intende: cassa contanti, valori bollati, titoli privati o pubblici, saldo c/c bancari, saldo c/c postali ecc.);
c) la situazione patrimoniale dell’attività dell’Associazione.
Il Rendiconto Economico – Finanziario, una volta approvato dall’Assemblea Ordinaria dei soci, appositamente convocata, deve essere tenuto agli atti ed esibito, in caso di richiesta, agli organi di controllo.
In ogni caso è vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.11

Il rendiconto annuale, che deve individuare il patrimonio del circolo, e il Conto Economico vanno redatti a schema libero.
Durante l’Assemblea annuale dei soci dovrà essere deliberata la destinazione dell’avanzo di gestione.
Una parte dovrà essere destinata alla costituzione e l’incremento del fondo (se previsto) di riserva, il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per i nuovi impianti o attrezzature o manutenzione e ammodernamento delle esistenti.


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.12

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Consiglio dei Revisori dei Conti.
E’ vietato corrispondere compensi per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai componenti degli organi di cui alle lettere b) e c) 1° comma del presente articolo, salvo i rimborsi spese per gli incarichi conferiti ed espletati.

Art.13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto (8) giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo della sede, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Art.14

L’assemblea ordinaria:
a) approva il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Economico – Finanziario entro il 31 marzo di ogni anno, inoltre approva le spese preventivate di importo rilevante;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i tre (3) mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto (1/5) degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art.15

L’Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art.16

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione, l’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per questo occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.
I verbali delle deliberazioni assembleari devono essere pubblicizzati all’interno dei locali dell’Associazione.

Art.17

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Art.18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre (3) anni.
E’ composto di un minimo di nove (9) membri.
Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.19

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo ed il Cassiere.
Ai rimanenti consiglieri sono attribuite funzioni in relazione alle attività svolte dal circolo.
Il Consiglio è convocato da Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare oppure quando vi sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei membri effettivi dell’Organo Amministrativo.
La convocazione del Consiglio Direttivo può aver luogo a mezzo lettera oppure con avviso visibile nella bacheca del Circolo, otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Pertanto, a titolo esemplificativo, sono di spettanza del Consiglio:
a) la cura della pubblicazione delle deliberazioni assembleari e l’esecuzione della volontà del massimo organo deliberante;
b) la redazione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Economico – Finanziario (o Consultivo) della gestione di cui all’art.10 del presente Statuto.
c) la compilazione dei regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
d) la tenuta del registro dei verbali delle delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
e) l’aggiornamento dell’elenco dei soci;
f) la tenuta dei registri obbligatori e previsti dalla normativa tributaria, nell’eventualità dell’esercizio di attività commerciale;
g) la stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
h) la deliberazione circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
i) la nomina dei responsabili delle convenzioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
j) la compilazione di tutti gli atti e la registrazione di tutte le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
k) la cura dell’inventario dei beni di proprietà;
l) il conferimento e la revoca di procure.

Art.20

Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art.21

Il Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare una Giunta Esecutiva, formata di un numero di soci secondo necessità, oltre al Presidente del Consiglio Direttivo con il compito di provvedere all’amministrazione dell’Associazione e all’attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, nonché di operare in ogni altro settore a cui fosse a ciò delegata dal Consiglio Direttivo.
La Giunta Esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo, e può essere da questo revocata.

Art.22

Il Presidente che è eletto da Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art.23

In caso di dimissioni di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione (dal socio risultato il primo dei non eletti della stessa lista) con deliberazione approvata anche dal Consiglio dei Revisori dei Conti.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art.24

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.
Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre (3) riunioni consecutive decade.
Decade comunque il consigliere dopo sei (6) mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito ai sensi dell’art.23 del presente Statuto.

Art.25

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre (3) membri effettivi il cui mandato è triennale.
I membri, una volta eletti, eleggono il Presidente.
Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria del Circolo.
Si riunisce ordinariamente tre (3) volte l’anno (ogni quattro (4) mesi) e straordinariamente ogni qual volta né faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
Tutti i componenti sono rieleggibili.
Le cariche di Sindaco Revisore e Consigliere sono incompatibili fra di loro.


SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art.26

Lo scioglimento dell’Associazione C.R.A.L. CONEROBUS può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente dai soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, l’Assemblea riunita decide sulla devoluzione di tutti i beni residui.
Gli stessi saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano gli scopi stabiliti nel presente Statuto; oppure il patrimonio netto derivante dalla liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n°662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.


DISPOSIZIONI FINALI

Art.27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, poiché applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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